dal comunicato ufficiale n° 47 dell'11 giugno 2009
Reclamo Società FC Brembatese PLAY-OFF Camp. 1^ Cat. Girone L
Gara Brembatese/Agrate del 24/05/2009
C.U. n.45 del CRL datato 28/05/2009
La società BREMBATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Mauro ZONCA per 8 Gare, lamentando che il comportamento del calciatore sanzionato, per quanto eccessivo nella sua manifestazione di dissenso nei confronti dell’arbitro, meritava una sanzione minore di quella inflitta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,rileva:
esaminato il ricorso si evince che i comportamenti rilevati dal direttore di gara, vengono sostanzialmente ammessi.
Del resto il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova.
Rispetto alla sanzione adottata dal GS emerge che, il contatto fisico nei confronti dell’arbitro è stato di lieve entità.
In ragione del fatto che il comportamento successivo è stato comunque irriguardoso, tenuto conto dell’assenza di ogni elemento di violenza, Questa Commissione ritiene di poter ridurre la sanzione inflitta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Mauro ZONCA a 5 GARE si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della
reclamante, se versata.
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